Art. 156 c.g.c. — Costituzione del convenuto
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[1]1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
[2]2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.
[3]3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva