Art. 157 c.g.c.Costituzione e difesa personale delle parti

[1]1. Il ricorso puo' essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non puo' svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale puo' essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

[2]2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art157 · fonte su Normattiva