Art. 161 c.g.c. — Istanza di provvedimenti cautelari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. Leggi il testo vigente →
[1]1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, puo' chiederne la sospensione.
[2]2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, che viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno dieci giorni alle parti, le quali possono depositare in segreteria memorie e documenti sino al quinto giorno precedente la data di udienza.
[3]3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento o al rigetto della domanda.
[4]4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva