Art. 186 c.g.c.
Effetti della riforma o dell'annullamento della decisione
[1]1. La riforma o l'annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata.
[2]2. La riforma o l'annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva