Art. 192 c.g.c.Riserva facoltativa di appello

[1]1. Contro le sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), l'appello puo' essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.

[2]2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l'appello e' proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

[3]3. La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

[4]4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art192 · fonte su Normattiva