Art. 193 c.g.c.
Nuove domande ed eccezioni
[1]1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio.
[2]2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva