Art. 194 c.g.c.
Nuovi documenti e nuove prove
1. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva