Art. 204 c.g.c.Procedimento

[1]1. La decisione sulla domanda di revocazione e' pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, puo' essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.

[2]2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art204 · fonte su Normattiva