Art. 206 c.g.c.Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione

[1]1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.

[2]2. Non puo' essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.

[3]3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art206 · fonte su Normattiva