Art. 206 c.g.c. — Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione
[1]1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
[2]2. Non puo' essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.
[3]3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva