Art. 205 c.g.c. — Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione
[1]1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio puo' disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
[2]2. Per il procedimento si applica l'articolo 190, comma 6.
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