Art. 190 c.g.c.
Forma e contenuto dell'appello
[1]1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.
[2]2. ((L'appello deve contenere)), a pena d'inammissibilita', la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
- a)dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- b)delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
[3]3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilita', da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.
[4]4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici.
[5]5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.
[6]6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva