Art. 123
[1]Decisione
[2](articolo 67 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale. 2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
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