Art. 217 c.g.c.
Giudice dell'ottemperanza
[1]1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.
[2]2. ((Il giudice monocratico)) esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonche' per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.
[3]3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva