Art. 218 c.g.c.
Procedimento
[1]1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
[2]2. Unitamente al ricorso e' depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
[3]3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
[4]4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
- a)ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita';
- b)nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
- c)nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
- d)salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
[5]5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice provvede con ordinanza.
[6]6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
[7]7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
[8]8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva