Art. 24 c.g.c.
Astensione e ricusazione del consulente
1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva