Art. 25 c.g.c.
Commissario ad acta
[1]1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile puo' nominare un commissario ad acta.
[2]((1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.))
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