Art. 30 c.g.c. — Doveri delle parti
[1]1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealta' e probita'. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.
[2]2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 89 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva