Art. 88 c.p.c.
Dovere di lealta' e di probita'
[1]Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.
[2]In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva