Art. 38 c.g.c.
Forma dei provvedimenti in generale
[1]1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
[2]2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
[3]3. Dei provvedimenti collegiali puo', se uno dei componenti l'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o piu' dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell'ufficio.
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