Art. 43 c.g.c.
Termini e preclusioni
[1]1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
[2]2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
[3]3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d'ufficio.
[4]4. Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
[5]5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.
[6]6. La parte che dimostra ((di essere incorsa in decadenze)) per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, ((commi 12 e 13)).
[7]7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva