Art. 44 c.g.c.
Rilevanza della nullita'
[1]1. Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.
[2]2. Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
[3]3. La nullita' non puo' mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.
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