Art. 45 c.g.c.
Rilevabilita' e sanatoria della nullita'
[1]1. Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.
[2]2. Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
[3]3. La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva