Art. 47 c.g.c. — Estensione della nullita'
[1]1. La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.
[2]2. La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
[3]3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.
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