Art. 159 c.p.c.
Estensione della nullita'
[1]La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.
[2]La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
[3]Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva