Art. 49 c.g.c.
Nullita' della sentenza
[1]1. La nullita' delle sentenze soggette ad appello puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.
[2]2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
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