Art. 5 c.g.c. — Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
[1]1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.
[2]2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva