Art. 54 c.g.c. — Apertura del procedimento istruttorio
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1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificita' e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva