Art. 55 c.g.c.Richieste istruttorie

[1]1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresi', accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.

[2]2. Il pubblico ministero puo' richiedere documenti e informazioni e, altresi', disporre:

  • a)l'esibizione di documenti;
  • b)audizioni personali;
  • c)ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
  • d)il sequestro di documenti;
  • e)consulenze tecniche.

Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art55 · fonte su Normattiva