Art. 358 c.p.p. — Attivita' di indagine del pubblico ministero
Il pubblico ministero compie ogni attivita' necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresi' accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva