Art. 59 c.g.c. — Esibizione di documenti
[1]1. Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale.
[2]2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna puo' essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.
[3]3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti ((e dei documenti)) non esibiti.
[4]4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva