Art. 55 c.g.c.
Richieste istruttorie
[1]1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresi', accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.
[2]2. Il pubblico ministero puo' richiedere documenti e informazioni e, altresi', disporre:
- a)l'esibizione di documenti;
- b)audizioni personali;
- c)ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
- d)il sequestro di documenti;
- e)consulenze tecniche.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva