Art. 65 c.g.c. — Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero
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1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullita' dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva