Art. 65 c.g.c.Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero

1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ((, ove espressamente prevista,)) ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, ((secondo periodo,)) costituiscono causa di nullita' dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art65 · fonte su Normattiva