Art. 68 c.g.c.
Istanza di proroga
[1]1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, puo' chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte.
[2]2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.
[3]3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.
[4]4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.
[5]5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga e' ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ((a cura della segreteria della stessa)).
[6]6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l'ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto di citazione ovvero disporre l'archiviazione.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva