Art. 69 c.g.c. — Archiviazione
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[1]1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilita', il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.
[2]2. Il pubblico ministero dispone altresi' l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si e' conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
[3]3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, e' sottoposto al visto del procuratore regionale.
[4]4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, e' comunicato al destinatario dell'invito a dedurre.
[5]5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.
[6]6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva