Art. 82 c.g.c.
Ritenuta cautelare
[1]1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, ((in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa)), ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
[2]2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva