Art. 84 c.g.c.
Riunione delle cause
[1]1. ((Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,)) il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza.
[2]2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva