Art. 85 c.g.c.
Intervento di terzi in giudizio
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero puo' intervenire in causa, quando vi ha un interesse ((qualificato)) meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva