Art. 9 c.g.c.Sezioni giurisdizionali regionali

[1]1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.

[2]2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente ((titolare e di quello aggiunto)), il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo. ((Nei giudizi)) pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio ((...)).1

[3]3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale ((per il Trentino-Alto Adige)) e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114

1

Il D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che "le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ruolo» ".

Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art9 · fonte su Normattiva