Art. 90 c.g.c.Costituzione del convenuto e comparsa di risposta

[1]1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione.

[2]2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalita' e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni.

[3]3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'articolo 87.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art90 · fonte su Normattiva