Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione automatica a cinque giorni (in base all'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) per effetto della dimidiazione legislativamente prevista dei termini di comparizione - Conseguente onere per l'opponente, a pena di improcedibilità, di costituirsi nel termine ridotto, anche se non abbia optato per l'abbreviazione dei termini di comparizione - Ius superveniens che modifica il quadro normativo - Necessità della valutazione della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 165, 645, secondo comma, e 647 cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui fanno irragionevolmente gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Infatti, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento è stato modificato dalla legge n. 218 del 2011, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni promosse.
sentenza 35/2013massima n. 36950 Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell'opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa dell'opponente - Asserita lesione del principio costituzionale del giusto processo e del diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, garantito dalla CEDU - Carente motivazione in ordine al contrasto con alcuni dei parametri rilevati - Invocazione di parametro solo nella motivazione dell'ordinanza e non anche nel dispositivo - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Invocazione dell'art. 6 CEDU quale parametro e non quale norma interposta - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza e in ordine al contrasto con taluni parametri, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 647 e 165, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello stabilito dall'art. 163- bis cod. proc. civ. L'art. 3 Cost., invocato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, non è richiamato nel dispositivo; l'eventuale disparità di trattamento, con riguardo alla sanzione dell'improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente, è solo intuibile nel riferimento alla mancata costituzione e alla tardiva iscrizione della causa a ruolo nel processo di primo grado, senza però che la motivazione sia adeguatamente sviluppata. Neppure la violazione dell'art. 24 Cost. è argomentata, poiché l'ordinanza richiama solo i principi del giusto processo, sicché il dubbio finisce per confluire nell'art. 111 Cost., sia per la creazione, da parte del diritto vivente, di una regola pregiudizievole per le parti (quella dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente), sia per l'assenza «di un adeguato vaglio giurisdizionale cui ogni persona ha diritto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». Se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, ciò non toglie che il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività. Sul punto, nulla dice il rimettente, anche solo per verificare la ragionevolezza della suddetta sanzione di improcedibilità rispetto all'esigenza di certezza e di contenimento dei tempi processuali. Infine, l'art. 6 della CEDU non é invocabile come parametro al fine di affermare l'incostituzionalità delle norme denunciate, poiché costituisce solo norma interposta al fine di accertare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., peraltro non dedotta dal giudice a quo . Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 191/2009, n. 114/2007 e n. 39/2005. Sulla necessità che il processo sia governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali presidiate dalla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività, v. le citate sentenze n. 11/2008 e n. 462/2006.
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell'opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, nonché contrarietà al principio del giusto processo - Proposizione di due questioni distinte, concernenti disposizioni diverse in rapporto di alternatività irrisolta - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello di cui all'art. 163- bis , cod. proc. civ. Infatti, il rimettente non spiega quale rapporto intercorra tra le due questioni da lui proposte (quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente e quella sulla sanzione della improcedibilità, conseguente alla tardiva costituzione), né dà indicazioni riguardo ad una priorità o ad una subordinazione logica tra esse. Inoltre, la questione non appare sufficientemente motivata in ordine alla rilevanza nel giudizio a quo . -Che non è consentita la proposizione di questioni concernenti disposizioni diverse in rapporto di alter natività irrisolta si legge, ad esempio, nelle ordinanze n. 407/2008, n. 296 e n. 62/2007, n. 128/2003, n. 107/2001, citate. -Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 280, n. 227 e n. 92/2007.
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che l'incidenza di una pronuncia d'incostituzionalità nel senso prospettato (inapplicabilità del termine breve per la costituzione dell'opponente) renderebbe evidentemente tempestiva la costituzione dell'opponente nel giudizio a quo .
sentenza 18/2008massima n. 32071 Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a «diritto vivente») pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Lamentata irragionevolezza della norma - Denunciata violazione del diritto di difesa e disuguaglianza fra le parti processuali - Insussistenza, per essere le lamentate conseguenze frutto della scelta dello stesso opponente - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; né l'abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della euritmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore. - Su analoghe questioni, v. le citate ordinanze n. 239/2000 e n. 154/2005.
sentenza 18/2008massima n. 32072 Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Asserito contrasto con i principi del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 645, secondo comma, 647, 165, primo comma, del codice di procedura civile e 71 delle disposizioni di attuazione di detto codice, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario. L'assunto del giudice a quo , il quale, pur dando atto che la costituzione dell'opponente, tardiva con riferimento alla data di notificazione dell'opposizione, lo sarebbe ancor più con riguardo a quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ritiene tuttavia non escluso il requisito della rilevanza sul presupposto che oggetto della questione sia la richiesta di una pronuncia per un verso dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma che fissa il dies a quo del termine alla data della notificazione, e per altro verso additiva, nel punto in cui si chiede invece che tale dies venga fatto corrispondere alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, profilo, questo, che produrrà i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della Corte, contrasta con il principio secondo cui le sentenze di accoglimento di una eccezione di illegittimità costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite, nella specie non sussistente, delle situazioni consolidate per essere il relativo rapporto definitivamente esaurito.
sentenza 18/2008massima n. 32073 Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario - Lamentato contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost. - Mancata motivazione della non manifesta infondatezza per insufficiente riferimento ai parametri invocati - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di notificazione dell'atto, anziché da quella della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario. Difetta, invero, nell'ordinanza di rimessione la motivazione della non manifesta infondatezza con riferimento ai parametri invocati. - Nel senso della manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati, v., citate, ordinanze n. 114/2007; n. 39/2005; n. 126/2003.
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 647 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inconsapevole assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario di 90 giorni - Conseguente dimidiazione del termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Costituzione effettuata tra il quinto e il decimo giorno successivo alla notificazione della citazione - Improcedibilità dell'opposizione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa dell'opponente - Asserita lesione del principio costituzionale del giusto processo - Proposizione di due questioni in rapporto di alternatività ed insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello previsto dall'art. 163- bis cod. proc. civ. Il rimettente propone infatti due questioni, e precisamente quella della automatica dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente ove la concessione del termine a comparire, inferiore ai giorni novanta di cui all'art. 163- bis , primo comma, cod. proc. civ., sia stata involontaria, e quella della configurabilità della sanzione della improcedibilità, anche nel caso della tardiva costituzione, senza spiegare il rapporto esistente tra le stesse, così ponendo due quesiti indipendenti tra loro, e non dà indicazioni riguardo ad una priorità o subordinazione logica tra di essi; inoltre, la motivazione sulla rilevanza risulta insufficiente, posto che il rimettente non ha dimostrato che la dimidiazione del termine a comparire sia stata effettivamente inconsapevole. - sulla inammissibilità di questioni poste in rapporto di alternatività irrisolta, v., citate, ex plurimis, ordinanze nn. 296 e 62 del 2007; n. 128 del 2003; n. 107 del 2001). - sulla inammissibilità della questione, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, v. citate, ordinanze nn. 280, 227, 92 del 2007).
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Processo civile - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione del termine di comparizione - Decorrenza dalla notificazione, anziché dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscibilita' del dies 'a quo' - Asserita, non giustificata, equiparazione di situazioni diverse (dell'attore nel processo ordinario e di quello nell'opposizione a decreto ingiuntivo), con limitazione del diritto di difesa dell'opponente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma secondo, 647 e 165, comma primo, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine. Va, infatti, osservato che: a) le situazioni poste a raffronto (procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e processo ordinario di cognizione) ai fini della denunciata disparita' di trattamento non sono tra loro comparabili, sicche', e' da escludere qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost; b) e' del pari insussistente la lamentata lesione del diritto di difesa in quanto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non e' invocabile il principio affermato da questa Corte in tema di decorrenza del termine di riassunzione del processo (principio secondo cui la garanzia riconosciuta dall'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilita' del momento iniziale di decorrenza di un termine, onde assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza) perche' nel suddetto procedimento e' lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facolta' di dimidiare il termine di comparazione; c) la soluzione auspicata dai rimettenti in merito al momento dal quale far decorrere il termine 'de quo' introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l'impossibilita' di controllo da parte del giudice (non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilita' dell'avvenuta notifica). L.T.
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