Art. 91 c.g.c.Udienza pubblica

[1]1. L'udienza di discussione della causa e' pubblica, a pena di nullita'.

[2]2. Il presidente o il giudice monocratico puo' disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro; puo' avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.

[3]3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.

[4]4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.

[5]5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile.

[6]6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che e' sempre udito nelle sue conclusioni.

[7]7. Dopo la relazione della causa, ((il pubblico ministero e i difensori delle parti)) enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

[8]8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.

[9]9. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario.

[10]10. Del verbale non si da' lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art91 · fonte su Normattiva