Art. 471 c.p.p.Pubblicita' dell'udienza

L'udienza e' pubblica a pena di nullita'. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, e' fatta allontanare non appena la sua presenza non e' piu' necessaria. Non e' consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, ne' di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attivita' processuali. Per ragioni di ordine, il presidente puo' disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalita'.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art471 · fonte su Normattiva