Art. 98 c.g.c.
Prova per testimoni
[1]1. La prova testimoniale e' assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
[2]2. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva