Art. 1 c.p.c. (Approvazione)
Il testo del Codice di procedura civile e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il testo del Codice di procedura civile e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1
E' approvato il testo definitivo del Codice della navigazione, il quale avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data il testo emanato col R. decreto 17 gennaio 1941-XIX, n. 9.…
Art. 1
E' approvato il testo del Codice civile, il quale, preceduto dalle disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, dal testo della Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V, e dalle Disposizioni sulla legge in generale…
Art. 2 — Il testo delle disposizioni anzidette avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX
Il testo delle disposizioni anzidette avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque…
Art. 1
Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931.…
Art. 1
Il testo del Codice penale militare di pace e il testo del Codice penale militare di guerra, portanti la data di questo giorno, sono approvati e avranno esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.…
Art. 23 — Art. 51, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646
… cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali. Quando l'ente che sostiene la procedura per la esecuzione trascuri di continuarla, potra' chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile.…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~approvazione-art1 · fonte su Normattiva