Art. 108 c.p.c.
Estromissione del garantito
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva