Art. 109 c.p.c.
Estromissione dell'obbligato
Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva