Art. 114 c.p.c.
Pronuncia secondo equita' a richiesta di parte
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita' quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva