Art. 117 c.p.c.
Interrogatorio non formale delle parti
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva