Art. 121 c.p.c. — Liberta' di forme
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Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva